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[1]I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al n. 3 del precedente articolo 81:

[2]1° Quando abbiano terminata la loro ferma;

[3]2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;

[4]3° Quando siano promossi Ufficiali.

[5]In circostanze speciali di famiglia del riassoldato potra' il Ministro della Marina autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la meta'.

[6]In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art83 · fonte del testo

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