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[1]I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al n. 3 del precedente articolo 81:
[2]1° Quando abbiano terminata la loro ferma;
[3]2° Quando vengano pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario;
[4]3° Quando siano promossi Ufficiali.
[5]In circostanze speciali di famiglia del riassoldato potra' il Ministro della Marina autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la meta'.
[6]In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
