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Coloro che al tempo della chiamata per la leva di terra della classe alla quale appartengono (quando questa chiamata avvenga innanzi al primo giorno dell'anno entro al quale gl'individui contemplati nelle categorie segnate all'articolo 3 della presente Legge raggiungono il 21° di eta') non abbiano compito il periodo di esercizio prescritto dal detto articolo, saranno inscritti sulle liste di leva marittima, sempreche' la meta' del tempo che corre tra codeste due epoche, aggiunto a quello di esercizio gia' fatto, costituisca il periodo suddetto.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
