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[1]Anche i militari muniti di congedo assoluto dal Corpo Reale Equipaggi possono essere riassoldati con premio, quando riuniscano le condizioni specificate nell'articolo precedente.
[2]Essi potranno venire ammessi con il loro grado, purche' si presentino all'arruolamento entro un anno dalla data del congedo.
[3]Il tempo durante il quale saranno rimasti in congedo verra' dedotto dalla loro anzianita'. Pero' l'accettazione col primitivo grado non avra' luogo, se in quel periodo di tempo lo Stato si sara' trovato in guerra guerreggiata.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
