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[1]I graduati di bassa forza del Corpo Reale Equipaggi (eccetto quelli della categoria di Maggiorita'), i marinai, marinai cannonieri e fuochisti, appartenenti alla prima classe delle loro rispettive categorie in servizio attivo, e qualunque altro militare del Corpo predetto che sia fregiato della medaglia al valor militare od al valore di marina, i quali abbiano compiuto quattro anni di servizio sotto le armi, da computarsi dal giorno del loro arruolamento effettivo, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino nelle condizioni qui sotto specificate:
[2]1° Siano di buona condotta;
[3]2° Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma;
[4]3° Abbiano acquistato almeno due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra;
[5]4° Non oltrepassino l'eta' di anni 45 se graduati, e di 35 se non graduati.
[6]I militari che, avendo preso parte ad una guerra, non poterono per cagione di questa avere un riassoldamento con premio, saranno ammessi, terminata la guerra, ad ottenerlo, quando non oltrepassino di due anni l'eta' prescritta dal precedente n. 4.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
