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[1]All'atto delle operazioni di leva, il numero dei passaggi che si potranno concedere, in ragione dei militari disposti ed atti per il riassoldamento con premio, e' ripartito fra i Compartimenti marittimi in proporzione degl'inscritti sulla lista di leva.
[2]Le relative domande dovranno essere fatte davanti al Consiglio di leva marittima, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva.
[3]Quando le domande superino il numero dei passaggi che si possono concedere, sara' data la preferenza a quella dell'inscritto che ha il numero piu' basso.
[4]Non effettuandosi il versamento della somma indicata all'articolo precedente nel termine di giorni quindici, l'inscritto decade dal diritto di passare al secondo contingente.
[5]Quando in un Compartimento marittimo le domande fatte entro il termine fissato al secondo paragrafo di quest'articolo non abbiano raggiunto il numero che si poteva consentire, il Ministero autorizzera' il passaggio al secondo contingente di un maggior numero di inscritti nei Compartimenti nei quali le domande avessero superato il numero di quelle consentite nella primitiva ripartizione.
[6]I militari gia' in servizio effettivo che volessero passare al secondo contingente, valendosi della facolta' loro accordata dal precedente articolo 74, ne faranno domanda al Corpo, che sara' ammessa in qualunque epoca dell'anno, salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'anzidetto articolo 74, e purche' vi siano militari atti e disposti al riassoldamento con premio.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
