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[1]Gli inscritti di leva ed i militari del primo contingente, eccetto quelli che sono sotto giudizio militare o scontano una pena od una punizione militare, possono ottenere il passaggio al secondo contingente, pagando la somma che annualmente sara' fissata con Legge, e che dovra' adoperarsi per riassoldare altrettanti militari del Corpo Reale Equipaggi, giusta i successivi articoli 79, 81 e 82.
[2]Il militare che cessa per tal modo dal servizio di primo contingente viene assegnato al secondo contingente nella stessa classe di leva.
[3]Il numero dei passaggi al secondo contingente non potra' sorpassare quello dei riassoldamenti con premio.
[4]In tempo di guerra cessa la facolta' di passare al secondo contingente, e la si potra' pure sospendere in qualsiasi altra epoca, per disposizione del Ministro della Marina, quando le domande di passaggio superino il numero dei militari che aspirano al riassoldamento con premio.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
