Art. 73 — null
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[1]1° Quando il fratello che va in cambio dell'altro, non si presenti all'arruolamento o sia deceduto prima di essere giunto al Corpo;
[2]2° Quando nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermita' o difetto intellettuale preesistente allo arruolamento, che lo renda inabile al servizio;
[3]3° Quando il cambio abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della Legge;
[4]4° Quando sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno del suo arruolamento.
[5]Nelle circostanze sopra espresse il fratello che ha messo il cambio deve, nel termine che gli verra' fissato, assumere personalmente il servizio.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
