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[1]Coloro che, al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il 21° anno di eta', si trovassero in corso di navigazione, saranno inscritti sulle liste della leva di mare, se esista la presunzione che siasi dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3 della presente Legge.
[2]Si avra' questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco alla data indicata nel precedente paragrafo di questo articolo sara' scorso un tempo sufficiente perche' gl'individui, dei quali e' parola, abbiano potuto compiere l'esercizio predetto.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
