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[1]Il fratello che va al servizio in cambio dell'altro deve:
[2]1° Essere idoneo al servizio militare marittimo;
[3]2° Non essere stato riformato in occasione di leva, ne' giudicato inabile presso il Corpo;
[4]3° Presentare attestazione di buona condotta;
[5]4° Se fu militare, produrre inoltre il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta presso il Corpo dal quale fu congedato, e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;
[6]5° Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;
[7]6° Non aver incorso in condanne penali di Tribunali ordinari o marittimi, o di Consigli di guerra;
[8]7° Avere compiuto il 18° anno di eta' e non oltrepassato il 32°; 8° Avere soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e se per eta' non vi fosse ancor soggetto, comprovare di possedere almeno sei mesi di esercizio nelle professioni, arti od industrie marittime, eseguito dopo i 15 anni compiuti.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
