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[1]Il militare il quale, nel giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale e' inscritto, non aveva diritto ad esenzione, se provi che, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente alla data suddetta e prima di quella del suo arruolamento, sia venuto a trovarsi e tuttavia si trovi in alcuno dei casi indicati nel precedente articolo 65, avra' diritto al congedo assoluto.
[2]Per l'applicazione di questo e del precedente articolo 65 non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62, ne' la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
