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[1]Il militare arruolato in base alla presente Legge ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando, per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al suo arruolamento, risulti:
[2]1° Figlio primogenito di vedova, purche' non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
[3]2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua eta';
[4]3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62 della presente Legge;
[5]4° Unico figlio maschio od, in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;
[6]5° Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
