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[1]Il militare ascritto alla seconda categoria di contingente dell'Esercito od assegnato al secondo contingente della leva di mare, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale a tenore del titolo V della presente Legge, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finche' rimane in codeste condizioni; ma egli stesso e' provvisto di congedo assoluto tostoche' il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare.
[2]In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione concessa in applicazione dell'articolo 56.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
