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[1]Sono pero' temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto all'esenzione, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva a termine del Codice civile.
[2]Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il 30° anno di eta', cessera' l'effetto della conseguita esenzione.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
