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[1]Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione devono considerarsi come non esistenti in famiglia:

[2]1° I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

[3]2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

[4]3° Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

[5]4° Quelli che condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'esenzione.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art62 · fonte del testo

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