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[1]Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione devono considerarsi come non esistenti in famiglia:
[2]1° I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;
[3]2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
[4]3° Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
[5]4° Quelli che condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello inscritto all'esenzione.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
