Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
