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[1]Il termine per istabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, come e' determinato dal precedente articolo 3, e' fissato al primo giorno dell'anno nel quale gl'individui contemplati nello stesso articolo 3 compiono il loro 21° anno di eta'.
[2]Quando la leva di terra avvenisse anteriormente all'anno nel quale i predetti individui compiono il 21° di eta', codesto termine e' fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di eta' essi dovrebbero concorrere.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
