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Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione, che poteva loro competere all'epoca indicata nell'articolo 54, gli inscritti rimandati alla revisione del Consiglio di leva per i motivi espressi nell'articolo 52 della presente Legge e quelli di cui parla il precedente articolo 31.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
