Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le esenzioni stabilite nei due precedenti articoli 56 e 57 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi.

[2]Sono pero' considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, sebbene riformati, purche' siano tuttora vivi. Questa disposizione pero' non e' applicabile quando si tratti di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'antecedente articolo 54.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art58 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari