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[1]Le esenzioni stabilite nei due precedenti articoli 56 e 57 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benche' per altro titolo, a fratelli viventi.
[2]Sono pero' considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, sebbene riformati, purche' siano tuttora vivi. Questa disposizione pero' non e' applicabile quando si tratti di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'antecedente articolo 54.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
