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[1]E' parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, nell'Esercito, oppure nella Marina, in eta' maggiore di 17 anni, purche' quest'ultimo:
[2]1° Non risulti arruolato in qualita' di Capo-sarto, Capo-calzolaio, Capo-sellaio o Vivandiere, o non serva nella qualita' di Volontario nel caso previsto dal successivo articolo 89;
[3]2° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della ferma contratta, o per punizione in un Corpo di disciplina.
[4]Il militare riassoldato con premio conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal servizio.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
