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[1]Le esenzioni stabilite ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali e' accordata l'esenzione.

[2]Si fara' luogo tuttavia alla esenzione, senza le predette domande, quando da attestazioni della rispettiva Giunta municipale consti della impossibilita' di farle per assenza, malattia, incapacita' od altro impedimento.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art55 · fonte del testo

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