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[1]Gl'inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermita' presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva. Qualora in codesta seconda visita risultassero parimente inabili, vengono riformati.

[2]Se pero' il Consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sara' prorogata alla successiva leva.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art52 · fonte del testo

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