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[1]Gli inscritti di leva che per infermita' o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo, vengono riformati.
[2]Le infermita' ed i difetti che esimono dal servizio suddetto saranno descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di Marina, ed annesso al Regolamento da emanarsi in conformita' della presente Legge.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
