Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gl'individui appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 della presente Legge saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del Corpo Reale Equipaggi.
[2]Avvenuto l'arruolamento, dessi verranno assegnati alle rispettive categorie del Corpo Reale Equipaggi medesimo, a seconda della loro specialita', dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia Marina.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
