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[1]I Consigli di leva suppliscono gl'inscritti del primo contingente che venissero riformati presso il Corpo o fossero rimandati alla prima leva per infermita' o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al Corpo, facendovi passare altrettanti inscritti dal secondo, finche' il primo contingente venga per intero somministrato dai rispettivi Compartimenti marittimi.
[2]Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorche', nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente al secondo contingente debba invece far parte del primo.
[3]Sulla proposta dei Presidenti dei Consigli di leva il Ministro provvede poi per il passaggio dal primo al secondo contingente degl'inscritti e dei cambi di fratelli che risultino in eccedenza al primo contingente.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
