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[1]Gli inscritti ed i cambi di fratello appartenenti al primo od al secondo contingente vengono arruolati dai rispettivi Capitani di porto.
[2]I designati per il primo contingente sono avviati sotto le armi nei giorni stabiliti ed a tenore degli ordini emanati dal Ministro della Marina, in guisa che essi rimangano fusi tra loro per provenienza e per professione, e sieno distribuiti nei Dipartimenti marittimi a seconda dei bisogni ed in proporzione alla forza del Corpo Reale Equipaggi assegnata ai medesimi.
[3]Gli inscritti che costituiscono il secondo contingente verranno muniti di congedo illimitato.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
