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[1]Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal Tribunale del Circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del Presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.
[2]Il Presidente del Consiglio di leva e' rappresentato da un Procuratore da lui nominato per Decreto, che terra' luogo di mandato.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
