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[1]Agli inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalita' della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai Tribunali.
[2]Si sospendera' poi la partenza per il Corpo Reale Equipaggi, e si fara' luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, gia' arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'Autorita' giudiziaria per i motivi sopra accennati.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
