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[1]Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme od alle esenzioni, diverranno irrevocabili nell'interesse degl'inscritti riformati od esentati, a meno che non fossero riformate dal Ministro, a tenore dell'articolo 21 della presente Legge.
[2]L'irrevocabilita' comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta il successivo articolo 50.
[3]Cessa pero' la irrevocabilita' delle decisioni predette sempreche' venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dal successivo articolo 124.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
