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[1]Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati al secondo contingente, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.
[2]Al loro rientrare nel Regno dovranno pero' presentarsi alla Capitaneria di porto del proprio Compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio del congedo illimitato.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
