Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Entro dieci giorni, cominciando da quello della prima seduta per l'esame stabilito dal precedente articolo 23, gl'inscritti che trovansi nel proprio Compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione o addurre i motivi per la riforma, come altresi' per esporre domande o reclami.
[2]Il suddetto termine di giorni dieci e' portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio Compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
