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[1]Sono soggetti alla leva marittima:
[2]1° I cittadini del Regno inscritti fra la gente di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi dopo l'eta' di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante dei porti, spiaggie o lagune sotto qualsiasi denominazione, od abbiano servito come uomini di rinforzo sulle barche da pesca.
[3]Sono pero' esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della citta', quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare;
[4]2° Gli inscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi dopo l'eta' di 15 anni compiuti abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'eta' anzidetta, aggiungano 3 mesi di navigazione;
[5]3° Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro i quali soddisfino alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente numero 2 di questo articolo 3;
[6]4° I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi dopo l'eta' di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
