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[1]I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Marina nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio.
[2]Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un Ufficiale Ammiraglio, di due Ufficiali superiori di Vascello e di due Consiglieri di Stato, potra' riformare le dette decisioni.
[3]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni del Consiglio di leva.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
