Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Non possono per alcun titolo far parte dell'Armata:
[2]I condannati ai lavori forzati;
[3]I condannati alla reclusione od alla relegazione a termini del Codice penale 20 novembre 1859, come colpevoli dei reati definiti nel libro II, titolo I, titolo III, capi I e II, e sezione VII del capo III, titoli IV, VII e VIII, titolo IX, agli articoli 489 e 491, e titolo X, capo II;
[4]I condannati per gli stessi reati all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.
[5]Possono pure essere esclusi dall'Armata i condannati per gli stessi reati dai Tribunali esteri, sempreche' la pena inflitta corrisponda per natura ad alcuna di quelle sopra enunciate. In tali casi il Ministro della Marina decidera' sull'esclusione, sentito il parere dell'Avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di Guerra e Marina.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
