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[1]La presente Legge andra' in vigore al 1° gennaio Con la data medesima rimane abrogata quella del 28 luglio 1861, n. 305.
[2]Al 1° gennaio 1872 gl'individui appartenenti alle leve di mare delle classi anteriori a quella del 1842, ed ascritti alla ferma ordinaria, verranno provvisti di congedo assoluto.
[3]Per quelli della classe 1842 e delle successive, la ferma temporanea sara' regolata in base al disposto dell'articolo 91 della presente Legge.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
