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Qualunque Ufficiale pubblico, Agente od Impiegato del Governo che, sotto qualsiasi pretesto, abbia autorizzato od ammesso esenzioni, riforme, esclusioni, surrogazioni, affrancazioni o riassoldamenti con premio in opposizione al disposto della presente Legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime e degli arruolamenti volontari, e' punito, come reo di abuso di autorita', con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
