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[1]I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e di tre a sei mesi se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo.
[2]Avra' luogo la diminuzione da uno a tre gradi in tutti i casi sopra indicati, qualora il renitente venga riconosciuto inabile al servizio.
[3]Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio, se la renitenza avviene in tempo di guerra.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
