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[1]I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e di tre a sei mesi se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo.

[2]Avra' luogo la diminuzione da uno a tre gradi in tutti i casi sopra indicati, qualora il renitente venga riconosciuto inabile al servizio.

[3]Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio, se la renitenza avviene in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art129 · fonte del testo

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