Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gl'inscritti di leva ed i cambi di fratello, sottoposti all'arruolamento come e' indicato all'articolo 47 della presente Legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al rispettivo Corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al Corpo.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
