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[1]Gl'inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporarie o permanenti allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

[2]Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

[3]I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti che abbiano favorito codesti reati, sono puniti con la pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2,000.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art124 · fonte del testo

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