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L'omissione o la indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come iscritto marittimo, sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2,000, oltre le maggiori pene per gli Ufficiali pubblici, Agenti od Impiegati del Governo.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
