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Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli Ufficiali pubblici, Agenti od Impiegati del Governo.

Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-08-18;427~art118 · fonte del testo

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