Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Comandanti delle Regie Navi che trovandosi all'estero fossero nella assoluta necessita' di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno, sotto la propria responsabilita', levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.
[2]Tale facolta', accordata ai Comandanti delle Regie Navi, comincia soltanto allorche' il numero degli individui appartenenti al Corpo Reale Equipaggi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovisi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie categorie del Corpo predetto.
[3]Nei porti nei quali risiede un Ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto e' stabilito dal presente articolo, dovra' essere dato da lui sulla richiesta dei Comandanti suddetti.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
