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[1]Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finche' dura il bisogno. Cessato questo, se una intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avra' luogo la suddivisione della medesima nei due contingenti, come e' stabilito dal titolo II della presente Legge, e saranno ammessi gli scambi tra fratelli ed il diritto al passaggio nel secondo contingente.
[2]Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gl'inscritti come se fossero nel caso previsto dall'articolo 28 della presente Legge.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
