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[1]Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono puranco per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.
[2]Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 55, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'Autorita' municipale, senza alcuna spesa.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
