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Il Regolamento stabilira' le condizioni alle quali potra' accordarsi agl'inscritti sulle matricole della gente di mare, che sieno entrati nel 16° anno di eta', il permesso di navigare con bandiera estera, o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
