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E' applicabile agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 99 quando risultino nei casi ivi specificati; ed e' estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di Legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
