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Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gl'inscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, senza riguardo al periodo di esercizio nelle varie professioni prescritto dall'articolo 3 della presente Legge, i quali entro l'anno in cui e' operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di eta'.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
