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[1]I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compita la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.
[2]Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno pero' essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo, se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.
Testo in vigore dal 12 settembre 1871 al 16 dicembre 2009
