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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le Provincie, i Comuni e gli altri enti dovranno deliberare, facendo pervenire al Ministero dei lavori pubblici le relative deliberazioni regolarmente approvate non piu' tardi del 31 marzo 1933, quali strade ex militari costruite durante la guerra ricadenti nel loro rispettivo territorio, intendano sieno conservate agli usi civili, con dichiarazione di assumerne la manutenzione definitiva a norma dell'art. 2 del decreto Reale 14 novembre 1929, n. 2107, convertito nella legge 27 marzo 1932, n. 481.
[8]L'obbligo dello Stato di provvedere alla manutenzione e sistemazione cessera' nel termine suddetto per quelle strade per le quali gli enti, di cui al precedente comma, non avranno prese le deliberazioni in conformita' del comma stesso.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Di Crollalanza - Jung
[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009
