Il secondo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e' sostituito dal seguente: "Ogni capo famiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, sempreche' risulti che egli, alla data del 1° ottobre 1956 occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sulla edilizia popolare".

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;299~art4 · fonte del testo

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