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Per la piu' rapida realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere. Resta anche in facolta' dell'Azienda ferroviaria di affidare a terzi particolari studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche. Le relative spese faranno carico agli stanziamenti previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 3 aprile 1973 al 22 dicembre 2008

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